Equitalia
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Lo Studio Legale Cavalletti svolge attività di difesa- sia di cittadini che di aziende- avverso la società Equitalia
In particolare lo Studio Legale Cavalletti dapprima- al fine di valutare la fondatezza di un ricorso dinanzi alle competente autorità (commissioni tributarie e giudizi ordinari)- formula alla società esattrice espressa richiesta di tutti gli estratti di ruolo delle cartelle, le relate di notifica delle medesime ed ogni altro atto della riscossione (avvisi di intimazione, preavvisi di fermo e di iscrizioni ipotecarie), corredato delle relative relate di notifica, riguardanti la sottoscritta e la suddetta società di cui sono il legale rappresentante.
Pervenuta tale documentazione lo Studio- insieme al cliente- esamina la posizione fornendo un parere completo circa la fondatezza dell'azione e la possibilità di annullare la richiesta di Equitalia con risparmio delle somme richieste.
Inoltre lo Studio Legale Cavalletti formula richieste – sia in via stragiudiziale che giudiziale – di risarcimento danni per ipoteche illegittime e anche per fermi amministrativi (su vetture o altri beni registrati) non supportati da atti legittimi oltre a supportare il cliente in eventuali richieste di rateizzazione.
Vi è stata notificata una cartella esattoriale da Equitalia? Non disperatevi perchè molto spesso tali atti presentano vizi che possono farle invalidare. Procediamo ad un'analisi delle prime domande che dobbiamo porci nel caso
“Entro quanto si prescrive il diritto a richiedere somme da parte di Equitalia? Entro quale termine deve procedere alla riscossione?”
La cartella esattoriale deve essere notificata entro termini ben precisi. Questi termini si distinguono in termini di decadenza e termini di prescrizione.
I termini di decadenza, ove non rispettati, comportano la perdita della possibilità di esercitare un determinato potere. Ad esempio, nel caso della cartella esattoriale notificata oltre il termine di decadenza, l’ente creditore perde il potere di procedere alla riscossione tramite ruolo.
Resta salvo, tuttavia, il credito preteso, che potrebbe essere recuperato mediante le procedure ordinarie previste dal codice di procedura civile, quali ad esempio il ricorso per decreto ingiuntivo.
I termini di decadenza non possono essere sospesi nè interrotti (a differenza dei termini di prescrizione). In altre parole, la decadenza è impedita solo dal compimento dell’atto previsto dalla legge (o dall’accordo delle parti).
I termini di prescrizione, invece, ove non rispettati, comportano l’estinzione del diritto. Una volta decorsa la prescrizione, pertanto, l’ente creditore non può più chiedere il pagamento nè tramite ruolo nè tramite altre procedure.
I termini di prescrizione possono essere sospesi o interrotti. Ad esempio, interrompe la prescrizione la richiesta di pagamento o il riconoscimento del debito da parte del debitore. Dal giorno dell’interruzione, inizia a decorrere ex novo il termine di prescrizione.
In materia di riscossione tramite ruolo, i termini di prescrizione e di decadenza sono diversi a seconda del tipo di credito per cui si procede.
E così:
I tributi erariali (IRPEF, IRAP, IVA,..) si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2946 del Codice civile) in mancanza di ogni altra disposizione speciale.
Circa la decadenza- ovvero il termine entro cui Equitalia deve intraprendere l'azione per la riscossione dei tributi erariali- l’articolo 25 del D.P.R. n. 602/1973 prevede che la cartella esattoriale deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre:
A. del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
B. del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36 ter del citato D.P.R. n. 600 del 1973.
C. del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio.
Per le sanzioni amministrative relative al codice della strada termine di prescrizione della multa è fissato in 5 anni ai sensi dell’art. 209 del cds.
I tributi locali si prescrivono nel termine di cinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell’ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 n. 4 del Codice civile). L’applicazione del termine breve di cinque anni (in luogo di quello ordinario di dieci anni) è stata affermata dalla Cassazione con sentenza del 23 febbraio 2010. In particolare la Cassazione sostiene che i tributi locali (a differenza di quelli erariali) sono “prestazioni periodiche” e, come tali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo.
I crediti contributivi si prescrivono:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
“Posso chiedere il risarcimento del danno per avere Equitalia richiesto un fermo illegittimo?”
Numerose sentenze di tutto il territorio nazionale hanno riconosciuto il diritto al contribuente a vedersi risarcito il danno per l'apposizione di un fermo amministrativo illegittimo.
Si tratta quindi di capire quando Equitalia non poteva trascrivere il fermo (credito prescritto, assenza o irregolarità notifica) per poi procedere ad una richiesta di risarcimento prima in via stragiudiziale e poi giudiziale.
In questi casi, il contribuente deve riuscire a dimostrare di aver subito un danno economico o non patrimoniale o anche il danno biologico derivante dallo stato di stress cagionato dall’illegittima iscrizione dell’ipoteca o fermo amministrativo. Proprio su quest’ultima questione hanno più volte osservato i Giudici che, va riconosciuto all’attore un risarcimento in via equitativa determinato da danni esistenziali e morali per la “persecuzione”, ed azioni esecutive del concessionario, nonché violazioni al suo buon nome, immagine e onorabilità.
“Posso rateizzare il debito con Equitalia?”
A seguito dell’introduzione della nuova rateazione decennale sono previsti tre tipi di casi di insolvenza e di piano per il contribuente:
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Piano ordinario o di proroga di importi inferiori a 50.000 euro con durata massima di 72 rate: destinatari di tale piano sono tutti i soggetti (persone fisiche, ditte individuali e persone giuridiche), l’importo massimo del debito non deve superare i 50.000 euro, la rata minima mensile non può essere inferiore a 50 euro e la durata massima della rateizzazione è pari a 6 anni;
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Piano ordinario o di proroga di importi superiori a 50.000 euro, sempre da 72 rate: destinatari di tale piano sono sono tutti i soggetti (persone fisiche, ditte individuali e persone giuridiche), si riferisce a debiti superiori a 50.000 euro o a proroga di dilazioni già richieste, la rata minima mensile non può essere inferiore a 50 euro e la durata massima della rateizzazione è pari a 6 anni;
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Piano straordinario o piano straordinario in proroga con durata massima di 120 rate: destinatari di tale piano sono sono tutti i soggetti (persone fisiche, ditte individuali e persone giuridiche), si riferisce a debiti senza limite di importo o a proroga di dilazioni già richieste e la durata massima della rateizzazione è pari a 10 anni.