Fisco e Tributi

Le sponsorizzazioni a favore di ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) fino a 200 mila € sono qualificate come spese interamente deducibili – Cfr. Cass. 8981/2017, Cass. 7202/2017.

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  • Data: 23
Le sponsorizzazioni a favore di ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) fino a 200 mila € sono qualificate come spese interamente deducibili – Cfr. Cass. 8981/2017, Cass. 7202/2017.

In tema di spese di sponsorizzazione nei confronti di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e della loro deducibilità, la Corte di Cassazione ha recentemente confermato come dal comma 8 dell’art. 90 Legge n. 289/2002 derivi una presunzione legale secondo cui tali spese sono qualificate come spese di pubblicità interamente deducibili sino alla concorrenza di 200 mila €.

Il caso. Ad una società veniva notificato un avviso di accertamento con cui venivano considerati non inerenti all’attività d’impresa e quindi non deducibili delle spese di sponsorizzazione effettuate nei confronti di una ASD. La società contribuente proponeva ricorso per Cassazione dopo che  giudici della CTP e la CTR avevano respinto le doglianze della ricorrente.

Gli Ermellini hanno accolto le motivazioni della società affermando che l’articolo 90, comma 8, Legge n. 289/2002 statuisce una presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese de quibus sino alla concorrenza di 200 mila €, qualora erogate ad Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD). I giudici di legittimità hanno statuito, richiamando la sentenza della Corte n.5720/2016, con cui viene riconosciuta l’integrale deducibilità a condizione del rispetto dei seguenti presupposti: che il soggetto sponsorizzato sia una ASD; che sia rispettato il limite quantitativo di spesa; che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor  infine che il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Dott. Lapo Balli
Collaborazione con Studio Legale Cavalletti
Via R. Fucini n. 49 56125 Pisa

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1. Premessa.

 

L’articolo in commento, di nuovo conio, accorda al debitore che, per sistemare il passivo della propria impresa, intenda percorrere la via dell’accordo di ristrutturazione ex articolo 182 bis, uno strumento che gli consente di superare l’eventuale dissenso di uno (o più) creditori.

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