Diritto di Famiglia

In costanza di matrimonio i coniugi sono tenuti a contribuire alle spese ognuno in misura proporzionale alle proprie sostanze, pertanto in caso di separazione non sorge alcun diritto al rimborso delle spese sostenute

In costanza di matrimonio i coniugi sono tenuti a contribuire alle spese ... [..]

  • Data: 11 Ottobre;

 

         

“In costanza di matrimonio i coniugi sono tenuti a contribuire alle spese ognuno in misura proporzionale alle proprie sostanze, pertanto in caso di separazione non sorge alcun diritto al rimborso delle spese sostenute” (Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 08/06/2023) 19-07-2023, n. 21100)    

            Nell’ambito del diritto di famiglia è assai frequente che uno dei nubendi anticipi il pagamento delle spese del matrimonio utilizzando la provvista fornita da uno dei genitori.

            Questa prassi può portare, in sede di separazione, a pretese restitutorie delle somme che il coniuge ha inteso solo anticipare e non accollarsi.

            La Suprema Corte si trova qui ad affrontare il tema della ripetizione delle spese nuziali sostenute da uno degli sposi e, più in generale, il tema della contribuzione alle spese in costanza di matrimonio.

MASSIMA: in sede di scioglimento della comunione legale per separazione dei coniugi non sorge alcun diritto di ripetizione delle somme spese da uno dei coniugi per pagare il matrimonio.

MASSIMA 2: in costanza di matrimonio i coniugi sono tenuti a contribuire alle spese ognuno in misura proporzionale alle proprie sostanze, pertanto in caso di separazione non sorge alcun diritto al rimborso delle spese sostenute.

La vicenda che ci occupa nasce dal giudizio promosso da A.A. la quale conveniva in giudizio l’ex coniuge B.B. chiedendo, a seguito della già intervenuta separazione giudiziale, l’attribuzione di metà di arredi e mobilio della casa, oltre alla restituzione delle somme spese da una parte per il pagamento delle spese nuziali e, dall’altra, per la ristrutturazione dell’abitazione. A.A. chiedeva altresì risarcimento da mancato godimento dei beni a seguito della separazione.

La richiesta di A.A. faceva leva sul fatto che il padre della stessa avesse effettuato una donazione obnuziale e che la stessa fosse stata utilizzata da A.A. per il pagamento di parte delle spese nuziali e per il pagamento di parte della ristrutturazione della casa coniugale.

A.A. pretendeva dunque la restituzione pro quota delle spese da essa sostenute utilizzando la donazione ricevuta dal padre.

Il Tribunale di Agrigento rigettava le domande e, pertanto, A.A. proponeva appello presso la Corte d’Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza, attribuiva metà dei beni presenti nella casa coniugale (identificati a mezzo CTU) alla ricorrente, rigettando le altre domande.

Nello specifico la Corte d’Appello riteneva infondata la richiesta di restituzione delle somme spese in quanto le stesse andavano contestualizzate e non vi si poteva procedere senza prima tener conto della destinazione delle somme ricevute in donazione.

Nel caso di specie le somme erano state utilizzate, come già detto, per il pagamento delle spese nuziali, non determinandosi alcuno spostamento patrimoniale in favore di B.B. e quindi con esclusione di applicazione dell’articolo 2033 c.c.

La Corte di Palermo rilevava inoltre come le spese sostenute per far fronte alle necessità dei coniugi in costanza di matrimonio e quelle sostenute per il pagamento delle spese nuziali fossero irripetibili, in ossequio al dettato dell’art. 143 c.c. e alla non operatività dell’art. 785 c.c..

A.A. proponeva dunque ricorso per Cassazione per tre motivi.

Con il primo motivo A.A. censurava, sostanzialmente, la declaratoria di inammissibilità delle prove sollevata dalla Corte d’Appello.

Tale motivo viene dichiarato dalla Corte inammissibile in quanto le richieste istruttorie di A.A. non erano state reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e, pertanto, la Corte aveva giustamente sollevato d’ufficio la questione di inammissibilità delle stesse.

Col secondo motivo A.A. lamentava l’omissione dell’esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio.

La ricorrente lamentava la erronea interpretazione della sua domanda da parte della Corte di Palermo: ciò che veniva chiesto era la divisione delle donazioni pre-matrimoniali fatte da amici e parenti e che la A.A. aveva utilizzato, per sua stessa ammissione, per pagare il matrimonio, trattavasi quindi di scioglimento e richiesta di restituzione somme derivanti da comunione ordinaria, atteso che l’articolo 143 c.c. si applica ai rapporti tra coniugi.

La corte riteneva il motivo in parte inammissibile e in parte infondato.

Nello specifico la Corte rilevava come non fosse nemmeno stato allegato l’eventuale esborso economico sostenuto dalla A.A. per le spese matrimoniali ma, soprattutto, la Corte criticava l’impianto difensivo di A.A. in quanto non coglieva nel segno della ratio decidendi della Corte di Palermo.

La Suprema Corte non condivide infatti l’impostazione di A.A. per cui le somme oggetto di donazione obnuziale possano ritenersi ripetibili a prescindere dall’utilizzo che il donatario fa delle stesse.

La Suprema Corte afferma che tali donazioni, nel caso di specie dal padre della sposa, sono da considerarsi effettuate in favore di entrambi i coniugi, e non suscettibili di ripetizione qualora siano state destinate al soddisfo dei bisogni della famiglia, anche prima delle nozze, in ossequio al dettato dell’art. 143 c.c.

Sulla base di questo principio di diritto la Corte ha ritenuto che le somme donate ad A.A., usate da quest’ultima per il pagamento delle spese nuziali e di parte delle spese di ristrutturazione della casa coniugale, costituissero donazione obnuziale ad entrambi i coniugi e che le stesse non fossero ripetibili in quanto impiegate per il soddisfacimento delle necessità dei coniugi, con conseguente esclusione del rimborso, tanto secondo l’art. 143 c.c. e non potendo trovare applicazione l’art. 785 c.c.

La Corte dunque fornisce seguito al principio di diritto per cui i coniugi debbano provvedere, in costanza di matrimonio, al soddisfacimento dei bisogni della coppia secondo le proprie sostanze, e ciò anche con l’utilizzo della provvista donata dal genitore in vista delle nozze.

Al contempo ribadisce l’irripetibilità delle spese sostenute in vista del matrimonio usando la provvista conferita con donazione obnuziale, proprio in virtù della destinazione della stessa.

Avv. Carlo Cavalletti

Abilitato difesa Corte di Cassazione

Via R. Fucini, 49

56125 Pisa

Tel: 050540471

Fax. 050542616

www.studiolegalecavalletti.it

www.news.studiolegalecavalletti.it

Log in