Sono ripetibili gli assegni di mantenimenti versati al coniuge separato o ex coniuge in presenza di sentenza che accerti la non debenza ex tunc” (Cass. Sez. Unite 08/11/2022, n. 32914)
Sono ripetibili gli assegni di mantenimento... [..]
- Data: 26 Gennaio
La sentenza oggetto del commento esamina la giurisprudenza di legittimità riguardo la ripetibilità delle somme corrisposte in favore del coniuge separato o ex coniuge che si rivelino, in un successivo giudizio, non dovute per vari titoli, indicando così un principio generale di ripetibilità o meno di dette somme.
MASSIMA: "In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile; b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purchè sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità".
i fatti per cui era causa: La vicenda nasce da un giudizio di revisione dell’assegno divorzile corrisposto ad A.A., ridotto da 500 a 400 euro dal Giudice Istruttore, la sentenza veniva appellata da A.A. onde pervenire al ripristino dell’originario importo, e da B.B., in via incidentale, onde procedere col recupero delle somme corrisposte e non dovute. La Corte d’Appello rigettava l’appello di A.A. ed accoglieva quello di B.B., sentenza avverso la quale A.A. proponeva appello per Cassazione. Il Primo presidente, stante l’importanza del tema ed il contrasto giurisprudenziale, assegnava la questione al vaglio delle sezioni unite.
Passati brevemente in rassegna i fatti che hanno dato origine alla causa di cui ci si occupa occorre passare all’esame dei principi di diritto esposti nella sentenza.
Ini primo luogo la Suprema Corte rileva come l’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione e l’assegno divorzile siano connotati da una duplice natura: da una parte quella di misura perequativa del reddito in favore del coniuge economicamente più debole, dall’altra è in parte una misura di solidarietà volta ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni essenziali per il coniuge più debole, si parla perciò di natura alimentare dell’assegno.
La Corte esamina poi la natura della sentenza che dispone l’assegno a carico di uno dei due (ex) coniugi, affermando che si tratta di una sentenzaz “determinativa”, in quando dispone la misura di un diritto che il Giudice trova già esplicitato nell’ordinamento, domandando allo stesso di valutare la misura dello stesso.
Passando in rassegna la giurisprudenza di legittimità inerente la ripetibilità delle somme erogate e titolo di assegno mantenimento che venga successivamente ridotto o revocato in toto, la Corte osserva quanto segue.
Una parte della giurisprudenza, specialmente risalente, interpretava la sentenza di revoca o diminuzione come una statuizione ex nunc, per cui l’assegno veniva revocato o diminuito a far data dalla pronuncia, lasciando impregiudicati quanto percepito dall’ex coniuge, ancorché si trattasse di somme non dovute ab origine (cfr. Cass. 2428/1962, 11863/2004, 15186/2015).
Già nel 2002, tuttavia, si è manifestata una leggera inversione di tendenza, la sentenza n. 13060/2002 ha affermato il principio di ripetibilità delle somme versate come assegno di mantenimento, qualora questo venga successivamente ridotto e qualora, per l’importo dello stesso, si possa facilmente dedurre la natura non prettamente alimentare dello stesso.
Con la sentenza del 2002, dunque, da una parte si affermava la piena irripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento quando, per la misura delle stesse, l’assegno si potesse configurare come assegno alimentare, dall’altra la ripetibilità delle somme versate in eccesso negli altri casi.
Ancora, la recente sentenza 28646/2021 ha ulteriormente descritto i confini entro cui la ripetibilità di dette somme può essere concessa.
In particolare la sentenza afferma quanto segue: in caso di revoca dell’assegno di mantenimento per insussistenza dei presupposti ab origine, si ha diritto non solo alla restituzione delle somme, bensì anche alla corresponsione degli interessi maturati, con esclusione, tuttavia, dell’applicazione dell’art. 2033 c.c..
Tale assetto dei diritti è dovuto ad un parziale mutamento nell’interpretazione degli interessi e doveri sottesi alla corresponsione dell’assegno di mantenimento, l’irripetibilità dello stesso è giustificabile solo sul piano equitativo, motivo per cui nel bilanciamento degli interessi e dei diritti si fa riferimento alla natura prettamente alimentare dell’assegno o meno: laddove essa non sia predominante il lato solidaristico cederà il passo alle ragioni di tipo legale e di certezza delle decisioni.
Arrivando dunque alla pronuncia in oggetto, che ponte un punto fermo sul contrasto giurisprudenziale tra la ripetibilità e la non ripetibilità dell’assegno di mantenimento, ne enunciamo qui il principio di diritto, frutto dell’evoluzione sin qui tracciata.
In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre distinguere: a) opera la "condictio indebiti" ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione "del richiedente o avente diritto", ove si accerti l'insussistenza "ab origine" dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile; b) non opera la "condictio indebiti" e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, "delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)", sia se viene effettuata una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purchè sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica; c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità
Avv.Martina Marianetti
Via R. Fucini, 49
56125 Pisa
Tel: 050540471
Fax. 050542616
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