In ipotesi di modifica delle condizioni di divorzio sussiste – ai sensi degli art. 8 e 9 Regolamento UE 2201/2003 - il difetto di giurisdizione del Tribunale italiano quando il minore risiede stabilmente all’estero
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- Data: 09 Febbrario
Il caso.
Con ricorso per la modifica delle condizioni di affido di minore ex art. 337 quinquies c.c., adiva il Tribunale di Livorno, volontaria giurisdizione per sentire dichiarare “l’affidamento esclusivo del minore al ricorrente con attribuzione dell’esclusivo esercizio della responsabilità anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse relative alla educazione, istruzione e salute ed a modifica della condizione porre a carico della madre l’obbligo di corrispondere , a titolo di mantenimento del figlio, una somma di € 300,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, da versarsi entro il 10 di ogni mese; nonché di contribuire, nella misura del 50% alle spese mediche e scolastiche straordinarie.”
Si costituiva la ex moglie, madre del minore, a mezzo della difesa degli avv.ti Carlo Cavalletti e Martina Marianetti contestando in toto i fatti storici addotti ma rilevando come la controparte, precedentemente all’attuale giudizio, aveva avanzato richiesta di ritorno ai sensi della Convenzione dell’Aja dinanzi alle Autorità Centrali d’Italia.
Il procedimento era stato avviato in Romania e nell’aprile 2020 e si concludeva in primo grado con il rigetto della istanza avanzata dal padre, il quale adiva il secondo grado (Corte di Appello di Bucarest) con conferma nuovamente della statuizione in primo grado (quindi rigetto della domanda avanzata dallo stesso).
In forza di tali fatti i legali Cavalletti e Marianetti eccepivano il difetto di giurisdizione della autorità italiana ai sensi del Regolamento CE sopra menzionato ed al combinato disposto delle norme vigenti in materia internazionale di cui alla Legge n. 218/1995 (nello specifico in ordine agli articoli 3 e 4 che disciplinano i criteri in base al quale sussiste la giurisdizione del giudice italiano).
Nello specifico, l’articolo 10 del rubricato Regolamento CE si limita alla trascrizione del comma 1 del medesimo articolo tralasciando completamente i successivi paragrafi.
articolo (ferme la riserva sopra espressa di mancata applicazione).
Analizzando il dato letterale dell’articolo 10 citato da controparte, la competenza dell’autorità giurisdizionale dello Stato Membro nel quale il minore aveva la residenza abituale (nel caso de quo in Italia) viene conservata sino a quando il minore non abbia trasferito la residenza nell’altro stato membro ma deve sussistere insieme ad altri requisiti (indicati nei successivi punti a e b).
Il punto a) vede il caso di accettazione di trasferimento o mancato rientro e non attiene al caso specifico mentre il punto b) attiene al soggiorno del minore nell’altro Stato membro per almeno un anno da quando la persona titolare del diritto di affidamento (in questo caso il padre) ha avuto conoscenza o avrebbe dovuto averne del luogo in cui si trova il minore (che deve essere quindi ivi integrato) che, coniugato al punto i) (circa la mancata presentazione di domande di ritorno dello stesso minore) escluderebbe quindi la giurisdizione del giudice italiano.
Quindi si verte quindi in una ipotesi di combinato disposto del punto b) e del successivo punto i) e per tale motivo, sussistendo tutti i requisiti ivi previsti, si formula formale eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello rumeno.
Sempre la difesa esperita dagli avvocati Carlo Cavalletti e Martina Marianetti ritenevano applicabile al caso di specie anche l’articolo 9 del succitato Regolamento CE che disciplina la ultrattività della competenza della precedente residenza del minore (limitandola a mesi tre).
Controparte avrebbe potuto adire la giurisdizione rumena con apposita istanza collegata a quella presentata (quindi con apposito strumento utilizzato da controparte) per la tutela dell’esercizio effettivo del diritto di visita ai sensi del capo IV Articolo 21 della Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 ma nessuna domanda risulterebbe essere stata presentata.
Il Tribunale di Livorno, in composizione collegiale, accoglieva l’eccezione relativa al difetto di giurisdizione rilevando come “l’Autorità giudiziaria rumena, decidendo in grado di appello sull’istanza di rientro formulata dal ricorrente, ha rigettato tale istanza in data 13/07/2021 sulla base dell’art.13 della Convenzione dell’Aja ritenendo non illecito il mancato rientro del minore in Italia e quindi dovranno applicarsi gli artt. 8 e 9 del Regolamento UE 2201/2003, che prevede quale competenza generale quella dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente alla data in cui il Tribunale di Livorno è stato adito. Agli atti risulta che il minore risiede da circa due anni in Romania, ove frequenta la scuola e dove risulta integrato nell’ambiente, come si evince anche dall’ascolto del minore stesso.
Peraltro, ai sensi dell’art. 9 del predetto Regolamento si rileva come siano trascorsi oltre tre mesi dal trasferimento del minore e ciò conferma la giurisdizione dello Stato ove attualmente si trova il minore stesso”.
Commento Avv. Carlo Cavalletti e Avv. Martina Marianetti
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