Diritto del Lavoro

In ordine alla retribuzione equa ex art. 36 della Costituzione

In ordine alla retribuzione equa ex art 36. ... [..]

  • Data: 11 Novembre;

 

         

"Ai fini della individuazione della retribuzione equa e sufficiente prevista dall’articolo 36 della Costituzione si deve, per prima cosa, verificare la stessa sulla base delle determinazioni previste dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative (Cassazione Civile sezione Lavoro 27711 anno 2023)".

 

“Nell'attuazione dell'art. 36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente discostarsi, anche ex officio, quando la stessa entri in contrasto con i criteri normativi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione dettati dall'art. 36 Cost., anche se il rinvio alla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto sia contemplato in una legge, di cui il giudice è tenuto a dare una interpretazione costituzionalmente orientata. Ai fini della determinazione del giusto salario minimo costituzionale il giudice può servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe. Nella opera di verifica della retribuzione minima adeguata ex art. 36 Cost. il giudice, nell'ambito dei propri poteri ex art. 2099, comma 2 c.c., può fare altresì riferimento, all'occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022”.

 

La vicenda che ci occupa nasce dal giudizio promosso A.A. che, in primo grado, conveniva in giudizio la Soc. Coop., lamentando la non conformità dei parametri retributivi applicati dalla convenuta all’art. 36 Cost..

Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda  di parte attrice, condannando la Ssocietà al pagamento della somma di € 2.493,13 a titolo di differenze retributive.

Proponeva appello, presso la Corte d’Appello di Torino, la datrice.

L’appello, secondo la Corte torinese, risultava fondato, ciò perché andrebbero esclusi, secondo la Corte d’Appello di Torino, dal sindacato ex art. 36 Cost. quei rapporti regolati da CCNL, valorizzando così quanto disposto dall’art. 39 c. 4 Cost.

Proponeva ricorso per Cassazione A.A. con cinque motivi, resisteva Soc. Coop  con controricorso.

Nei suoi motivi di ricorso A.A. sosteneva che la Corte Torinese avesse errato nel presumere l’aderenza del CCNL applicato dalla datrice al dettato dell’art. 36 Cost., si lamentava altresì la valutazione della Corte d’Appello secondo la quale il paragone del CCNL applicato nel caso del ricorrente non fosse suscettibile di paragone con altri CCNL perché afferenti ad aree merceologiche diverse.

Il ricorrente lamentava altresì la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 36 Cost., e art. 2099 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha sostenuto che il valore soglia di povertà assoluta calcolato dall'ISTAT non possa costituire un criterio utile per la individuazione della retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost..

La Suprema Corte ha deciso di affrontare i cinque motivi congiuntamente, ritenendoli fondati nei limiti che si vanno di seguito a spiegare.

I giudici di legittimità rilevano come l’assunto della Corte di Torino, per cui sarebbero insuscettibili di sindacato ex art. 36 Cost. i contrati di lavoro regolati da CCNL, non è conforme alla giurisprudenza in materia di salario minimo così come dettato dalla norma costituzionale richiamata.

In primo luogo la Corte di Cassazione afferma che l’art. 36 garantisce al lavoratore due diritti che devono necessariamente intrecciarsi: uno è quello alla retribuzione proporzionata alle sue mansioni, l’altro attiene alla retribuzione sufficiente per poter condurre una vita indipendente e dignitosa.

A partire da questo assunto il Giudice deve valutare la retribuzione accordata al ricorrente sulla base di questi due parametri, in tale ottica il valore ISTAT riferibile alla soglia di povertà può porsi, al più, come limite invalicabile oltre il quale la retribuzione non può scendere ma non anche un parametro capace di esprimere appieno la sufficienza di un livello retributivo, giacché il salario accordato al lavoratore deve tendere a soddisfare non solo ii bisogni primari, bensì anche al conseguimento di beni immateriali (cfr. Direttiva UE 2022/2041 n.  28).

La Suprema Corte afferma, al paragrafo 16 che “In nessun caso la verifica della sufficienza della retribuzione in concreto corrisposta, anche attraverso il livello Istat di povertà assoluta, può esaurire l'oggetto della articolata valutazione demandata al giudice ai sensi dell'art. 36 Cost.”, il giudice deve altresì raffrontare la retribuzione corrisposta con quella prevista dal CCNL, astrattamente idonea di per sé a garantire i diritti sottesi al dettato costituzionale, salvo correttivi che il Giudice ritenga necessari a salvaguardia proprio dell’art. 36 Cost.

È proprio da questo spunto che la Corte continua la sua argomentazione: nel caso in cui un lavoratore lamenti la non adeguatezza dello stipendio corrispostogli l’unico onere della prova posto in capo al ricorrente è quello di provare le prestazioni lavorative eseguite ed allegare i parametri di raffronto secondo cui tale retribuzione non sarebbe sufficiente.

Il Giudice, nel determinare la retribuzione sufficiente ex art. 36 Cost. gode di ampia discrezionalità, potendosi discostare dai parametri del CCNL tanto in alto quanto verso il basso, dovendo tener conto non soltanto della normativa nazionale e dei CCNL maggiormente applicati, bensì anche della normativa sovranazionale.

Tale potere trae origine direttamente dalla Costituzione, in quanto “…Secondo quanto affermato in epoca risalente dalla Corte costituzionale quello al salario minimo costituzionale delineato nell'art. 36, integra un diritto subiettivo perfetto (sentenza n. 30/1960) che "deve rispondere a due fondamentali e diverse esigenze" indicate dalla norma … Il giudice è chiamato ad intervenire in ultima istanza, per assicurare, nell'ambito di ogni singolo rapporto di cui è chiamato a conoscere, la rispondenza dei predetti interventi allo statuto del salario delineato a livello generale nella normativa costituzionale; ed in caso di violazione ripristinare la regola violata dichiarando la nullità della clausola individuale e procedendo alla quantificazione della giusta retribuzione costituzionale (in applicazione delle regole civilistiche dell'art. 2099 c.c., comma 2, e dell'art. 1419 c.c., comma 1)”.

L’intervento del Giudice, stante la cogenza dell’art. 36, è altresì libero di uscire dal dettato della contrattazione nazionale, non essendo esclusa dal suo sindacato alcuna forma contrattuale.

La Corte ribadisce in questa sede il proprio orientamento ormai consolidato riguardo al sindacato del Giudice, il quale è teso a tutelare i lavoratori dall’eventuale vulnus dei propri diritti derivanti tanto dalla prospettiva del “lavoro povero” quanto dall’applicazione dei CCNL cosiddetti “pirata”.

Sotto il primo profilo, infatti, il sindacato giudiziale che permetta all’organo giudicante di discostarsi dai CCNL di riferimento garantisce una forte tutela dei diritti del lavoratore: i livelli retributivi di cui ai CCNL forniscono solo una presunzione di sufficienza che ben può essere superata dal giudice investito del ricorso qualora essa si dimostri, nel caso di specie, insufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost.

Sotto il secondo profilo la possibilità per di confronto con altri CCNL, diversi da quello applicato nel caso di specie, permette al giudice di avere un quadro completo della situazione salariale di categorie di lavoratori astrattamente assimilabili a quella del ricorrente: così facendo il giudice è in grado di disinnescare il pericolo posto dai CCNL “pirata”, ovvero firmati da associazioni di categoria non rappresentative e poco limpide, che spesso riportano clausole contrattuali sfavorevoli per i lavoratori.

Tutto ciò in ossequio al fatto per cui “la nostra Costituzione ha accolto infatti una nozione di remunerazione della prestazione di lavoro non

come prezzo di mercato, ma come retribuzione sufficiente ossia adeguata ad assicurare un tenore di vita dignitoso, non interamente rimessa all'autodeterminazione delle parti individuali nè dei soggetti collettivi. I due requisiti di sufficienza e proporzionalità costituiscono limiti all'autonomia negoziale anche collettiva…”.

La pronuncia si inserisce dunque in un filone giurisprudenziale ben consolidato teso alla tutela delle situazioni singole dei lavoratori: pur riconoscendo l’importanza che rivestono i CCNL in quanto espressione e valorizzazione dell’art 39 Cost. ciò non limita in alcun modo il potere del sindacato del Giudice qualora il lavoratore lamenti l’insufficienza del salario percepito ex art. 36 Cost., ciò in quanto le pattuizioni di cui al CCNL introducono una mera presunzione di sufficienza, liberamente superabile in sede giudiziale.

Si fa rientrare così la materia del salario minimo all’interno dell’alveo delle posizioni tutelabili dal giudice e non sottratte al sindacato dello stesso in nome della valorizzazione dell’art. 39 della Cost., rappresentata dalle pattuizioni dei CCNL: ciò per garantire una tutela totale e completa dei diritti di cui all’art. 36 Cost., mezzo imprescindibile per condurre una vita dignitosa.

Avv. Carlo Cavalletti

Abilitato difesa Corte di Cassazione

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