Diritto del Lavoro

Riconoscimento “buoni pasto” nel comparto sanità pubblica.

Riconoscimento buoni pasto nel comparto... [..]

  • Data: 06 Aprile;

 

È oramai consolidato in giurisprudenza (anche di Cassazione) il seguente principio di diritto: “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, ai fini del riconoscimento del buono pasto ad un dipendente con turni 13/20 e 20/7, aveva collegato le "particolari condizioni di lavoro" di cui all'art. 29 del c.c.n.i. del comparto Sanità del 20 settembre 2001, al diritto alla fruizione della pausa di lavoro, a prescindere che la stessa avvenisse in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno)” (così, per esempio, Cass. 1° marzo 2021, n. 5547).

Il diritto al buono pasto è condizionato all'effettuazione della pausa pranzo, e, quindi, spetta a coloro che, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbiano diritto ad un intervallo non lavorato (la pausa).

Se il datore di lavoro non mette a disposizione la mensa (per esempio, la sera o nei giorni festivi, come la domenica), il lavoratore ha diritto al buono pasto, da calcolarsi ai sensi degli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR 384/1990: <<Il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa non può superare £.10.000. Il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fissa di £. 2000 per ogni pasto>>. Tali importi, convertiti in euro, corrispondono a € 1,03 a carico del lavoratore e € 4,13 a carico del datore di lavoro.

In conclusione un dipendente di una struttura pubblica che lavora su turni della durata di più di sei ore per il quale il datore di lavoro non garantisce (a pranzo e/o a cena) il servizio mensa, può ottenere il riconoscimento, per il futuro, del diritto al buono pasto, e, per il passato, del diritto al risarcimento del danno per i buoni che sarebbero stati dovuti e che non sono stati pagati.

Commento Avv. Carlo Cavalletti 

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