Riders: evoluzione giurisprudenziale verso il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro.
Riders: evoluzione giurisprudenziale [..]
- Data: 21 Novembre
Ormai sono molteplici le sentenze dei Tribunali che riconoscono la natura subordinata dei riders nel loro effettivo svolgimento delle mansioni richieste.
E così risulta emblematica e degna di nota la sentenza del Tribunale di Milano, emessa in data 20 aprile 2022, n. 1018 in cui il lavoratore aveva un contratto denominato “di lavoro autonomo” stabilisce in primis come al riders non sussiste alcuna autonomia organizzativa nella propria attività che invece viene espressa dalla piattaforma della datrice.
Ed infatti la medesima piattaforma stabilisce orari, consegne e persino le modalità tanto da escludere qualsivoglia decisione da parte del lavoratore.
Il giudice precisa che sulla qualificazione del rapporto di lavoro dei riders, sono intervenute la dottrina, la giurisprudenza di merito e soprattutto la Cassazione che, “con la sentenza n. 1663/2020, in funzione nomofilattica, ha fatto luce su alcuni punti nodali”. Sicché, nella motivazione, vengono passaggi della decisione della Suprema Corte in cui stabilisce che la prestazione del rider possa essere ricondotta nell’ambito della fattispecie del lavoro subordinato poiché spetta al giudice il compito di qualificare un determinato rapporto di lavoro, e quindi di ricondurre la fattispecie concreta entro la fattispecie astratta, tenendo conto appunto delle caratteristiche dell’attività dedotta.
Tale motivazione era già stata utilizzata dal Tribunale di Palermo, sentenza 24 novembre 2020, e seguita anche dal Tribunale di Torino con la sentenza del 18 novembre 2021 che ha adottato una soluzione analoga a favore della subordinazione.
Quindi le tre sentenza emesse dai Tribunali di Palermo, Torino e infine Milano seguono lo stesso orientamento e le stesse motivazioni.
In tal contesto il Tribunale di Milano, previa analisi delle prove, stabilisce “la prestazione attorea risultasse completamente organizzata dall’esterno con un’incidenza diretta sulle modalità di esecuzione, sui tempi e suoi luoghi, atteso che: l’accesso alle fasce orarie di prenotazione non era libero, ma era condizionato dal punteggio posseduto dal rider, secondo gli indici di prenotazione” e “il rider veniva penalizzato con decurtazione del punteggio per il ritardo (superiore a 15 minuti) nel login nella sessione prenotata.
Il lavoratore, per essere selezionato dall’algoritmo e ricevere la proposta, doveva trovarsi nelle vicinanze del locale da cui deve essere ritirata la merce; la piattaforma indicava al rider dove recarsi per ritirare il prodotto e dove consegnarlo; quindi tramite il sistema di geolocalizzazione, la piattaforma controllava la posizione del rider durante tutto lo svolgimento dell’attività lavorativa”.
Palese la ricostruzione del potere organizzativo, di controllo e disciplinare in capo al datore rientrante nella previsione ex art. 2094, ma non solo tale aspetto fonda la decisione.
Ed infatti la società convenuta aveva formulato eccezione secondo cui non ci sarebbe alcun obbligo da parte del lavoratore di eseguire la prestazione in quanto lo stesso sarebbe stato libero di accettare o meno la proposta di consegna e su tale singolo aspetto alcune sentenze hanno rigettato la domanda.
Il Tribunale di Milano, così motiva: “la facoltà di rifiutare la singola prestazione non integra un elemento di incompatibilità rispetto alla subordinazione”. E “ciò sia perché il lavoro subordinato può afferire ad una singola prestazione (si pensi al lavoro agricolo a giornata, secondo le disponibilità del lavoratore, oppure al lavoro a chiamata, che resta comunque una forma speciale di lavoro subordinato”.
Il giudice richiama, nel dettaglio, la Corte di Cassazione, secondo cui “ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, non presenta significato determinante la circostanza che il collaboratore sia libero o meno di accettare se svolgere la prestazione trattandosi di elemento non rilevante per la natura del rapporto”.
Pur tuttavia tale ultimo aspetto, in merito all’accoglimento della domanda, l’autorità stabilisce che “del resto, con riguardo alla presente fattispecie, si è propensi a dubitare dell’effettiva libertà del rider” e tale nodo era stato risolto in maniera analoga dal Tribunale di Torino e di Palermo stante il sistema di accesso alle fasce, le recensioni, il sistema di geolocalizzazione.
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Il Tribunale afferma che “nel sistema di prenotazione dei turni settimanali, solo i lavoratori che hanno ottenuto un punteggio massimo possono accedere alla finestra di prenotazione delle ore 11.00 e scegliere tra tutti i turni disponibili nella settimana”.
Nel dettaglio “chi presenta indici inferiori, può accedere solo alle finestre di prenotazione successive (delle ore 15.00 e delle ore 17.00), quando molti turni sono stati già prenotati, e ha quindi un ambito di selezione più ridotto: il che incide non poco sulla libertà di determinare la fascia oraria (il quando) di svolgimento dell’attività”…….“questo meccanismo di classificazione finisce verosimilmente per indurre il rider ad effettuare (e tempestivamente) il login nelle sessioni prenotate (per evitare di perdere punti ‘affidabilità’) e a rendersi disponibile nelle sessioni che la datrice ha indicato come più rilevanti (per soddisfare l’indice di ‘partecipazione durante le sessioni con maggiore richiesta di lavoro’), così limitando la sua (apparente) libertà di decidere l’an e il quando della prestazione”.
E così il Giudice, nelle modalità operative, verifica come “la decurtazione del punteggio, allora, non solo si configura come espressione di un potere disciplinare (sanzionando un rendimento del lavoratore inferiore alle sue potenzialità con il divieto di accesso alla finestra di prenotazione delle ore 11.00 e, quindi riducendo la possibilità di lavorare a condizioni migliori o più vantaggiose ); ma, avuto riguardo anche alle suggerite possibili influenze sulle future prestazioni si appalesa anche quale manifestazione di un più generale potere direttivo: se il datore stabilisce che l’unico modo per prenotare sessioni di lavoro più comode e vantaggiose è di adottare determinati comportamenti prestazionali che garantiscano di raggiungere il massimo di punteggio, quei comportamenti risultano di fatto etero-diretti (se non addirittura imposti dal datore)”.
In sintesi la subordinazione è stata stabilita tramite la valutazione di elementi di fatto appartenenti alla tecnologia e al suo algoritmo che non possono sfuggire alla valutazione dei giudici che sembrano uniformarsi alla valutazione subordinata del riders.
Commento Avv. Carlo Cavalletti
iscritto alle difese della Corte di Cassazione
Via R. Fucini, 49
56125 Pisa
Tel: 050540471
Fax. 050542616
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