“E’ nullo il precetto nella misura in cui richiede al debitore somme non dovute” (sentenza Tribunale di Pisa – sezione Lavoro – rg. 1264 anno 2019).
E’ nullo il precetto nella misura in cui richiede al debitore [..]
- Data: 26 Ottobre
La sentenza oggetto del commento è stata resa all’interno di una causa di lavoro, relativa al ricorso in opposizione ad un atto di precetto in quanto contenente voci di addebito illegittime.
La presente causa si inserisce nel più ampio discorso sull’esecuzione forzata del debitore e sulle autoliquidazioni contenute sia negli atti che danno avvio all’esecuzione forzata sia in quelli che lo precedono e la legittimità o meno della loro deduzione in un atto di precetto in rinnovazione.
MASSIMA: è nullo il precetto nella misura in richieda al debitore spese legali dovute a precetti precedenti e procedure esecutive negative.
MASSIMA 2: restano a carico del creditore procedente le spese dell’azione esecutiva negativa.
Per comprendere meglio la vicenda occorrerà riassumere brevemente i fatti per cui era causa: il Sig. Tizio otteneva D.I. contro la società Caio, notificava dunque alla suddetta società un primo atto di precetto, seguito da una prima esecuzione mobiliare, la quale non veniva però coltivata, dichiarandosi il debitore disposto a saldare il dovuto, versando subito un acconto. Parte debitrice saldava interamente il capitale di cui al D.I.; Tizio esperiva allora ulteriore pignoramento mobiliare che dava esito negativo, in quando il debitore dichiarava di aver pagato il dovuto, in seguito a ciò Tizio notificava atto di precetto in rinnovazione, in cui venivano addebitate alla società Caio, tra le altre voci, i costi delle due azioni esecutive non coltivate e del primo atto di precetto.
Il Giudice del Lavoro, accogliendo l’opposizione della società Caio e la difesa dell’avv. Carlo Cavalletti, dichiarando nullo l’atto di precetto intimato nei termini che seguono e condannando controparte a sostenere le spese di giudizio.
La questione della pluralità di precetti e delle relative voci di addebito è stata al centro di molte pronunce della Suprema Corte, tutte orientate secondo una legittimità di tale reiterazione e di apertura di più procedure esecutive su di un medesimo bene in tempi diversi, ciò per il fatto che il diritto del creditore si estingue solo col completo soddisfacimento portato dal titolo esecutivo.
Tale procedura di reiterazione del precetto si giustifica nella misura in cui “…non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili… In sostanza, libero è il creditore, fino al pagamento integrale del credito, di intimare tanti precetti quanti reputi necessari (e solo, per quanto visto, per l'importo complessivo del credito, non potendo egli frazionarne l'esecuzione), purchè non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi e gli accessori) per i precetti precedenti; ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo sarebbe si illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicchè non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua interezza” (Cass. 19876/2013).
La nullità travolge dunque non l’intero atto di precetto, bensì le sole somme ingiustificatamente richieste, nel caso di specie le somme relative al primo atto di precetto, in quanto non fondate sul titolo azionato e costituendo una duplicazione degli oneri legali del primo atto notificato. L’atto mantiene, tuttavia, la sua efficacia per tutte quegli importi che possono essere debitamente richiesti, nel caso di specie sarebbero state dovute le spese per la seconda notifica dell’atto di precetto, qualora fossero state richieste.
La pronuncia del Giudice del Lavoro di Pisa investe anche un altro, interessante tema, ovvero la ripetibilità o meno delle spese dell’esecuzione in caso di incapienza della stessa.
Il Giudice, così come la Suprema Corte, decidono per la non ripetibilità delle stesse.
Tale tesi ha infatti origini risalenti al giurista Redenti, secondo la cui teoria il diritto alla restituzione delle spese di esproprio del creditore sul debitore avrebbe natura eminentemente endoprocedimentale al procedimento di esecuzione forzata, la ratio di tale previsione si ritrova nella necessità di non gravare ulteriormente il debitore attraverso un circolo vizioso di azioni esecutive incapienti che diano adito ad una nuova azione esecutiva a recupero delle spese delle precedenti azioni esecutive.
Allo stesso modo la Suprema Corte statuisce la non ripetibilità delle somme anticipate dai creditori procedenti in caso di pignoramento negativo affermando che “L'art. 95 cod. proc. civ., nel porre a carico del debitore esecutato le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione, presuppone che il processo esecutivo sia iniziato con il pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario; tale disposizione, pertanto, non può trovare applicazione in caso di pignoramento negativo e di mancato inizio dell'espropriazione forzata, con la conseguenza che, divenuto inefficace il precetto per decorso del termine di novanta giorni, le spese di questo restano a carico dell'intimante in forza del combinato disposto degli artt. 310 e 632, ultimo comma, cod. proc. civ., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.”
In base alla medesima linea di la Suprema Corte ha affermato, inoltre, che l’assegnazione e/o distribuzione di somme a titolo di capitale interessi e spese, effettuata dal giudice dell’esecuzione ha valore meramente strumentale, per cui anche “il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato” (Cass. 24571/2018).
La sentenza in oggetto, dunque, collocandosi nel solco interpretativo della Corte di Cassazione, stabilisce l’irripetibilità delle somme anticipate per le procedure esecutive non coltivate e/o incapienti, così come la nullità delle intimazioni di precetto delle spese relative a precedenti precetti.
Avv. Carlo Cavalletti
abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione
Via R. Fucini, 49
56125 Pisa
Tel: 050540471
Fax. 050542616
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