Diritto Civile

“E’ nulla la notifica del verbale effettuata alla PEC aziendale quando il veicolo è usato per scopi privati” (sentenza Giudice di Pace di Pisa – rg. 2151 anno 2021).

E' nulla la notifica del verbale effettuata... [..]

  • Data: 29 Dicembre

 

La sentenza oggetto del commento è stata resa all’interno di una causa di opposizione a sanzione amministrativa in quanto notificata alla PEC professionale dell’opponente.

MASSIMA: è nulla la notifica di una multa elevata ad una persona fisica alla guida di un mezzo a lei intestato se effettuata all’indirizzo PEC aziendale della stessa

MASSIMA 2: è nulla la multa notificata ad un professionista all’indirizzo PEC fornito all’albo professionale di cui lo stesso fa parte.

Per comprendere meglio la vicenda occorrerà riassumere brevemente i fatti per cui era causa: il Comune di X notificava verbale XXXXX alla sig.ra Mevia poiché “in data 17.08.2021 l’obbligato in solido proprietario del veicolo AUTOVEICOLO targa XX 123 YY ha violato l’articolo 126/bis c.2 del C.d.s. poiché senza giustificato e documentato motivo non ottemperava all’invito di fornire informazioni sui dati personali e sulla patente di guida di colui che in data 10/06/2021 alle ore 09:27 conduceva il veicolo targa XX 123 YY, per violazione art. 146 notificato alla S.V. in data 17.06.2021 con verbale n. ZZZZZ. La violazione non è stata immediatamente contestata causa: infrazione accertata in ufficio, per cui si procede a notificazione a norma dell’art. 201 del D.Lgs 285/92”.

La sig.ra Mevia, non avendo contezza della sanzione di cui al verbale n. ZZZZZ richiamata, provvedeva a contattare la Polizia Municipale competente, che la metteva al corrente del fatto che tale sanzione era stata notificata alla PEC aziendale della ricorrente.

La sig.ra Mevia proponeva allora ricorso per l’annullamento della multa, poiché questa è stata notificata all’indirizzo PEC aziendale della stessa, mentre il verbale faceva riferimento ad un autoveicolo a lei intestato come persona fisica e da lei utilizzato, al momento della multa, per fini privati e non aziendali.

La questione della notifica di un verbale di accertamento di violazione al codice della strada a mezzo PEC ad una persona fisica che sia anche titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata aziendale è stata al centro di una serie di circolari del Ministero dell’Interno e di pronunce del Garante della Privacy che hanno definito un quadro sufficientemente preciso della normativa sulla notifica di tali atti.

Il Ministero dell’interno, infatti, con una prima circolare del 2018, la 300/A/1500/18/127/9, aveva fornito indicazioni alle Pubbliche Autorità per cui i verbali di accertamento delle sanzioni amministrative potevano essere portati a conoscenza dei soggetti tramite l’invio della sanzione alla PEC dichiarata dagli stessi in sede di verbale e, qualora ve ne fosse la necessità, estrapolando la PEC associata al  codice fiscale dell’interessato, ricorrendo a banche dati come INIPEC e Registro Imprese.

A seguito di tali indicazioni si è espresso il Garante della Privacy, affermando che nel caso in cui si notifichi una multa ad una PEC così reperita vanno adottate particolari precauzioni, qualora l’intestatario del veicolo multato sia la persona fisica e non giuridica.

In tal caso, infatti, il veicolo può essere utilizzato dalla persona fisica per motivi privati e non connessi con l’attività svolta, così stando le cose la notifica via PEC della sanzione costituirebbe illecita comunicazione di dati personali ai terzi che, per motivi aziendali, possono avere accesso alla PEC estratta.

Non solo, in tal caso viene meno anche la valenza della notifica del verbale, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla “ratio” di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi (Cassazione Civile, sez. VI, 11/04/2016, n. 7003): la notifica effettuata ad un indirizzo aziendale, per una sanzione riferita ad un privato, non necessariamente raggiunge il destinatario, potendo ben darsi la circostanza per cui l’indirizzo PEC in questione sia consultabile liberamente da più persone appartenenti all’organizzazione.

Tali conclusioni del Garante sono state dapprima recepite in una nuova circolare ministeriale, la n. 300/A/4027/20/127/9 del 2020, dichiarando, tra le altre cose, illegittima la pratica del reperimento massiccio di indirizzi PEC dalle summenzionate banche dati.

Un successivo intervento del garante ha, inoltre, esteso tali considerazioni agli indirizzi PEC professionali: in tali casi infatti è necessario valutare se l’indirizzo PEC viene utilizzato per scopi personali oppure se alla stessa possano accedere anche altre persone, come normalmente accade con gli indirizzi PEC comunicati agli albi professionali.

Non potendo risolvere a priori tale problematica il garante ha concluso per la necessità di ricorrere alla notifica cartacea della multa elevata.

Ciò poiché l’indirizzo PEC aziendale può essere consultato anche dai persone terze rispetto al destinatario, tali conclusioni sono state recepite dal Ministero dell’Interno nelle circolari n. 300/STRAD/2/0000007898.E/2021 e 300/STRAD/1 /00000 I 0060.U/2021.

Sulla scorta di tali considerazioni il Giudice di Pace di Pisa sanciva la nullità insanabile del verbale ZZZZZ, in quanto la notifica non raggiungeva lo scopo prefissato e, di conseguenza, la nullità del verbale XXXXX, in quanto il ricorrente non poteva essere a conoscenza dell’obbligo di fornire i dati di chi conduceva il veicolo il giorno dell’accertamento del verbale ZZZZZ.

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Commento Avv. Carlo Cavalletti

Iscritto alle difese della Corte di Cassazione

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