Morte del feto e risarcimento del danno sulla base della relazione affettiva “potenziale”. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 22859 del 20.10.2020
Morte del feto e risarcimento del danno sulla base ..[..]
- Data: 14 Novembre
Il caso in esame aveva ad oggetto l'accertamento della responsabilità medica per morte del feto.
La vicenda sorgeva a seguito di giudizio, promosso dai genitori e dai nonni, i quali agivano nei confronti della struttura sanitaria sostenendo, in relazione alla morte del feto, la responsabilità del personale medico e rilevando, altresì, come la gravidanza fosse considerata a rischio.
Il Tribunale di primo grado rigettava la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale adducendo che tra la morte del feto e la prestazione della struttura non vi fosse nesso eziologico.
A quel punto gli attori impugnavano la decisione dinanzi alla Corte di Appello competente dove ritenevano la ctu errata e dove criticavano i criteri di riparto dell'onere della prova.
La Corte di Appello, espletava nuova CTU e, all'esito del giudizio, condannava l'azienda sanitaria al risarcimento del danno sia nei confronti dei genitori che dei nonni.
L'importo a titolo di risarcimento veniva liquidato in base alle tabelle di Milano applicando l'importo pari alla metà del minimo in considerazione del fatto che, trattandosi di morte di un feto, “mancava l'instaurarsi di un rapporto oggettivo (fisico e psichico) tra nonni, genitori e nipote, figlio”.
La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove i genitori proponevano ricorso rilevando l'errata appplicazione delle Tabelle di Milano nonché la mancata considerazione del legame che comunque la madre aveva instaurato con il feto portandolo in grembo per quasi nove mesi.
Gli Ermellini ritenevano i motivi non fondati e rigettavano il ricorso.
La Corte chiarisce che le Tabelle di Milano, in riferimento ai vari possibili rapporti di parentela, prevedono una forbice che permette di tenere in considerazione tutte le circostanze del caso concreto come l'intensità e la qualità della relazione affettiva che caratterizza il rapporto parentale in questione.
Pertanto, nel caso di un figlio nato morto è ipotizzabile il venir meno di una relazione affettiva “potenziale”, che avrebbe potuto instaurarsi, e non una relazione concreta sulla cui base parametrare il risarcimento all'interno della forbice di riferimento.
Questo fa si che il giudice di merito possa operare in base ad un criterio equitativo, ovvero la metà del minimo tabellare, che, come nel caso in esame, dove la relazione affettiva veniva considerata assente, appare equo e condivisibile.
Commento dall' Avv. Carlo Cavalletti iscritto Albo Cassazionisti
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