Condanna per il datore di lavoro in caso di mobbing tra colleghi. (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 27913 del 04.12.2020).
- Pubblicato in Diritto Civile
Condanna per il datore di lavoro in caso di mobbing tra colleghi..[..]
- Data: 22 Gennaio
La Suprema Corte, nella pronuncia in esame, analizza la fattispecie del mobbing sul luogo di lavoro con attenzione alla responsabilità del datore di lavoro quando le condotte mobbizzanti insorgono tra colleghi.
La vicenda sorgeva a seguito di giudizio intrapreso da una lavoratrice la quale impugnava il licenziamento irrogatole e chiedeva, altresì, il risarcimento del danno da invalidità temporanea causato dal mobbing posto in essere nei suoi confronti.
Il Tribunale, in primo grado, accoglieva la domanda disponendo il reintegro della lavoratrice oltre al pagamento di una indennità risarcitoria.
La società datrice di lavoro ricorreva in appello dove la Corte respingeva l'impugnazione e, in accoglimento parziale dell'appello incidentale proposto dalla lavoratrice, condannava il datore al pagamento di una somma nei confronti della stessa a titolo di risarcimento per invalidità temporanea derivante da mobbing.
La Corte di Appello competente riteneva responsabile il datore di lavoro in quanto, seppur a conoscenza degli episodi mobbizzanti, non aveva posto in essere alcuna tutela al fine di porre rimedio alla situazione lamentata dalla ricorrente.
La questione giungeva dinanzi alla Sprema Corte dove ricorreva la società datrice di lavoro.
Gli Ermellini rigettavano il ricorso e confermavano quanto statuito in sede di appello.
Nello specifico la Corte affermava che, anche se le condotte vessatorie non sono poste in essere dal datore di lavoro, questo non può essere esente da responsabilità rispetto a quanto previsto dall'art. 2087 c.c., se non ha adottato comportamenti e tutele volte a tutelare il lavoratore mobbizzato.
A parere dei Supremi Giudici, infatti, il datore di lavoro assume il ruolo di garante anche in forza di quanto previsto dalla Costituzione all'art 41 secondo cui l'iniziativa economica privata, subordinata all'utilità sociale, è intesa come benessere economico e materiale della collettività ma soprattutto come realizzazione di un pieno e libero sviluppo della persona umana.
Commento dall' Avv. Carlo Cavalletti iscritto Albo Cassazionisti
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