Diritto al pagamento delle ferie non godute (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro n. 13613 del 2 luglio 2020).
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Diritto al pagamento delle ferie non godute...[..]
- Data:10 Luglio
Con la decisione in commento la Suprema Corte affronta il tema del pagamento delle ferie non godute.
La vicenda prendeva le mosse da un giudizio dove un lavoratore, nello specifico un dirigente medico, chiedeva il pagamento delle ferie non godute.
La Ausl veniva condannata sia in primo grado che in appello.
Il datore di lavoro, pertanto, ricorreva dinanzi alla Suprema Corte, la quale riteneva la sentenza di appello conforme ai principi contenuti nella decisione della Grande Sezione della CGUE.
Gli Ermellini, infatti, ricordavano che il diritto alle ferie è irrinunciabile, diritto garantito dall'art 36 della Costituzione e dall'art 7. della direttiva 2003/88/CE.
La Corte richiama, altresì, l'interpretazione fornita dalla Grande Sezione la quale ha affermato testualmente che:“il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite" che deve essere considerato “un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare".
Il datore di lavoro, in virtù dell'imperatività del diritto alle ferie, deve assicurarsi che il lavoratore sia posto nelle condizioni di poter fruire delle ferie retribuite.
Il datore, infatti, deve invitare ed informare il lavoratore, anche formalmente, della possibilità di fruire delle ferie avvisandolo che, in caso contrario, queste andranno perse.
Sarà onere del datore di lavoro dimostrare di essere stato diligente e di aver posto il lavoratore nelle condizioni di poter usufruire delle ferie.
Nel caso in esame il datore di lavoro non era riuscito a dimostrare di aver usato la diligenza necessaria per porre il lavoratore nelle condizioni di poter sfruttare le ferie alle quali aveva diritto.
Di conseguenza, il mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro, si pone in contrasto con i principi suesposti ovvero con l'art 7 della direttiva 2003/88 e dell'art 36 della Costituzione.
Corretta, pertanto, la condanna della datrice di lavoro al pagamento di una indennità sostitutiva.
Commento dell'Avv. Carlo Cavalletti iscritto Albo Cassazionisti
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