Sul risarcimento danni causati da animali selvatici (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 13848 del 6 luglio 2020)
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Sul risarcimento danni causati da animali selvatici..[..]
- Data:20 Luglio
Un soggetto agiva in giudizio al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti a seguito di un sinistro dove rimanevano coinvolti la vettura e due cervi.
Il Giudice di Pace competente, in primo grado, condannava la Regione al risarcimento.
La decisione veniva parzialmente riformata a seguito del gravame proposto dalla Regione, il Tribunale, infatti, confermava la condanna della Regione escludendo l'importo relativo al “fermo Tecnico”.
La Regione, convenuta in giudizio, eccepiva il difetto di titolarità passiva dell'obbligo dedotto in giudizio ritenendolo imputabile alla Provincia territorialmente competente, all'ente proprietario della strada e/o al Parco nazionale di riferimento.
La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove la Regione rilevava violazione e falsa applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1 e 9 della legge n. 157 del 1992 e dell'art 2043 c.c. nonché erronea imputazione della responsabilità per danni causati da fauna selvatica.
A parere della ricorrente, infatti, la responsabilità aquiliana per danni da fauna selvatica andrebbe ascritta alle Province in quanto ad esse spettanti l'esplicazione di concrete funzioni amministrative e di gestione della fauna, nell'ambito del loro territorio e a seguito di attribuzioni con legge regionale.
La Suprema Corte rigettava il ricorso ritenendo il motivo non fondato.
Gli Ermellini evidenziano l'esistenza di orientamenti non univoci sul punto.
La legge n. 968 del 1977, pur prevedendo la possibilità di delega alle Province, ha assegnato alle Regioni le funzioni amministrative e la tutela della fauna.
La giurisprudenza tende ad escludere, in materia, l'applicabilità dell'art 2052 c.c. in quanto riferibile agli animali domestici, ma, l'ordinanza in commento, propone un ripensamento considerando che la norma non limita la portata applicativa agli animali domestici.
In sostanza in base a quanto sopra la responsabilità ex art 2052 c.c. va imputata in capo alle Regioni. Nel giudizio, il danneggiato dovrà dimostrare ed allegare che il pregiudizio sia derivato dall'animale selvatico e la Regione, ai fini della prova liberatoria, dovrà dimostrare che il fatto sia avvenuto per caso fortuito.
Inoltre, nel caso in cui la Regione, convenuta in giudizio, reputi che la responsabilità sia da imputare ad altro ente, potrà agire in rivalsa senza modifica dell'azione posta in essere dal danneggiato.
Commento dell'Avv. Carlo Cavalletti iscritto Albo Cassazionisti
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