E' legittimo il sequestro conservativo dell'intera somma presente su un conto corrente cointestato (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 29079 del 3 luglio 2019).
- Pubblicato in Diritto Civile
E' legittimo il sequestro conservativo dell'intera [..]
- Data: 02 Settembre
E' legittimo il sequestro conservativo dell'intera somma presente su un conto corrente cointestato (Corte di Cassazione, Sezione Penale n. 29079 del 3 luglio 2019).
La vicenda ha ad oggetto il rapporto tra soggetti intestatari di un unico conto corrente nel caso in cui uno di questi sia responsabile del reato di evasione fiscale.
Nel caso in esame il conto corrente risultava cointestato tra il figlio, indagato per presunta evasione fiscale e il padre, estraneo alla fattispecie di reato.
A seguito delle indagini il conto veniva posto sotto sequestro per intero.
Il padre proponeva appello ed otteneva il dissequestro sostenendo e dimostrando che il denaro presente sul conto fosse riconducibile solo a se stesso.
La Pubblica Accusa contestava in Cassazione la decisione del Tribunale.
In particolare riteneva il dissequestro non legittimo in quanto la misura preventiva è da intendersi riferita a tutti i beni presenti nella disponibilità dell'indagato e pertanto anche in caso di somme su conto cointestato.
La Suprema Corte accoglieva il ricorso e sulla base dell'art. 1854 c.c. affermava che, in caso di conto cointestato, i soggetti sono considerati creditori o debitori in solido.
Gli intestatari, infatti, possono disporre dell'intera somma e la misura del sequestro è utile anche per evitare la protrazione del fatto criminoso o il peggioramento delle conseguenze ad esso legate.
La legittimità del sequestro, a parere della Corte, deriva anche dal fatto che tale misura non priva il soggetto coinvolto ed estraneo alla fattispecie di reato, degli strumenti idonei a recuperare quanto sottratto con l'applicazione della predetta misura.
E' fatta salva, infatti, la possibilità, per il soggetto estraneo, di dimostrare successivamente la titolarità di tutta la somma presente sul conto o per una quota maggiore rispetto a quella che deriva dalla cointestazione, ciò al fine di evitare la confisca o l'azione di regresso nei confronti dell'indagato.
Commento dell' Avv. Carlo Cavalletti iscritto Albo Cassazionisti
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