Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 1243 cpc tra una diffida accertativa, peraltro non impugnata, e una opposizione sub iudice” (Tribunale di Livorno, sezione Lavoro, sentenza 107 anno 2019).
- Pubblicato in Diritto del Lavoro
Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 1243 cpc tra una diffida accertativa... ...
- Data: 1 Aprile
Il caso riguarda un lavoratore - difeso dall'avv. Carlo Cavalletti - che aveva presentato denuncia-ispettiva presso la DTL la quale, a seguito di accertamenti, aveva emesso diffida accertativa a carico del datore di lavoro.
Seguiva successiva notifica di atto di precetto cui però presentava opposizione il datore ssostenedo la pendenza in giudizio di una causa con la quale lo stesso datore richiedeva una somma di risarcimento.
La difesa del lavoratore sosteneva in giudizio come il principio di compensazione dei crediti difatti, per operare, necessita di alcuni presupposti; non basta, infatti, che vi siano dei semplici reciproci rapporti di debito e credito tra le parti, ma è anche necessario che tali rapporti rappresentino crediti omogenei, liquidi ed esigibili.
In tale concreto caso, è palese come manchino del tutto i presupposti richiesti per l’istituto della compensazione in considerazione che l’asserito credito paventato da controparte- nel caso in cui venisse accertato- si fonda su di un risarcimento danni che allo stato attuale non è possibile quantificare.
Impossibile pertanto operare una compensazione tra crediti certi (credito di lavoro vantato dal lavoratore) e millantati crediti per risarcimento danno che al momento sono incerti e derivanti dall’esito del giudizio instaurato.
Il Giudice del Lavoro accoglie la difesa del lavoratore e afferma che “l’opposizione è infondata e non merita accoglimento in quanto, a fronte della certezza e liquidità del credito vantato dal ricorrente in virtù della diffida accertativa in atti (mai impugnata dalla società resistente), pacificamente incerto, in quanto sub iudice, è il credito che si oppone in compensazione, di talché non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 1243 cc”.
Segue altresì condanna alle spese del giudizio.
Avv. Carlo Cavalletti iscritto Albo Cassazionisti
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