Se la prestazione medica viene rinviata di due giorni non si configura la responsabilità medica. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 24514 del 01.10.2019).
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Se la prestazione medica viene rinviata di due giorni non si configura la responsabilità medica ..[..]
- Data: 29 Ottobre
Se la prestazione medica viene rinviata di due giorni non si configura la responsabilità medica. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 24514 del 01.10.2019).
La Corte di Cassazione si pronuncia sul diritto al risarcimento per il paziente che subisce un ritardo nell'erogazione della prestazione sanitaria.
La vicenda sorgeva a seguito di un ricorso presentato da un paziente, al quale, recatosi in ospedale per sottoporsi ad un ciclo di chemioterapia programmato, veniva annullato l'appuntamento per assenza del personale infermieristico. A seguito dell'accaduto, il paziente si recava in ospedale accompagnato dalla polizia municipale ed otteneva un nuovo appuntamento a distanza di due giorni.
Il paziente presentava, comunque, richiesta di risarcimento danni subiti a causa del ritardo.
La domanda veniva rigettata sia dinanzi al giudice di pace che dinanzi al Tribunale.
In particolare la decisione del Tribunale, oltre ad escludere la sussistenza dei presupposti della colpa civile, sottolineava che, la prestazione veniva fissata dopo due giorni solo a seguito del rifiuto del paziente.
L'ospedale, infatti, dopo che il paziente si era recato con la polizia presso la struttura, si era attivato in modo da sostituire l'infermiere mancante e al fine di procedere, immediatamente, ad erogare la prestazione.
La questione giungeva dinanzi alla Corte di Cassazione.
Il ricorrente sosteneva, tra le altre cose, che l'asl non aveva fornito, nel corso del giudizio. la prova dell'assenza di colpa
Gli Ermellini condividendo le conclusioni raggiunte nelle fasi di merito, precisavano che “tale prova sarebbe risultata inutile”, pertanto, rigettavano il ricorso e condannavano il ricorrente al pagamento delle spese.
A parere della Corte, infatti: “non essendoci nessun danno risarcibile è inutile discorrere sull'esistenza o inesistenza di una condotta colposa del personale sanitario”.
Commento dell' Avv. Carlo Cavalletti iscritto Albo Cassazionisti
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