Illegittimo l'assegno in sede di divorzio che prescinde dalle condizioni economiche di entrambi i genitori (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 19299 del 16 settembre 2020).
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Illegittimo l'assegno in sede di divorzio ..[..]
- Data:26 Settembre
La vicenda sorgeva a seguito di un ricorso presentato da un ex marito il quale chiedeva la riduzione dell'assegno, fissato in un primo momento ad € 3000.
L'uomo, di professione dentista, a seguito di una malattia invalidante che lo rendeva impossibilitato a svolgere la propria attività, chiedeva la riduzione del predetto assegno da 3000 a 1000 euro.
Il Tribunale competente, considerata la flessione del reddito del genitore obbligato, provvedeva alla riduzione dell'importo fissando la somma ad € 1900,00.
In sede di appello la Corte provvedeva ad una ulteriore riduzione senza però raggiungere la cifra richiesta dall'ex coniuge.
A parere della Corte di Appello, già in sede di separazione, l'uomo si era impegnato a versare un importo superiore al suo reddito; questo lasciava presumere che lo stesso potesse contare su apporti stabili capaci di permettergli tali versamenti.
La questione giungeva dinanzi alla Suprema Corte dove l'obbligato sosteneva che l'assegno di mantenimento era stato determinato senza rispettare il principio di proporzionalità rispetto al reddito, inoltre non era stato considerata la maggiore capacità economica dell'altro genitore.
Gli Ermellini ritenevano il motivo fondato in quanto nella decisione risultava assente il confronto tra i redditi dei due coniugi, pertanto, rinviavano alla Corte di Appello competente affinchè venissero seguiti i principi in materia.
In sostanza la Corte afferma che, nella determinazione dell'assegno, occorre procedere ad una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da questo goduto..
Commento dall' Avv. Carlo Cavalletti iscritto Albo Cassazionisti
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