Possibile l'azione di regresso nei confronti del genitore inadempiente per ottenere il rimborso delle spese sostenute per il figlio fin dal nascita- (Corte di Cassazione ordinanza n. 16404 del 2019 pubblicata il 20.06.2019).
- Pubblicato in Diritto Famiglia
Possibile l'azione di regresso nei confronti del genitore inadempiente[..]... ...
- Data: 1 Luglio
Possibile l'azione di regresso nei confronti del genitore inadempiente per ottenere il rimborso delle spese sostenute per il figlio fin dal nascita- (Corte di Cassazione ordinanza n. 16404 del 2019 pubblicata il 20.06.2019).
Il caso di specie riguarda la condanna, in primo grado, del padre naturale, al pagamento, nei confronti della madre, della somma di euro 500,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre al rimborso del 50% delle spese mediche e di istruzione. Nella stessa sentenza veniva, altresì, previsto a carico del padre la corresponsione della somma di euro 60.000, a titolo di rimborso spese di mantenimento e di risarcimento dei danni.
Dinanzi alla Corte di Appello, la decisione veniva parzialmente riformata, pertanto, il padre impugnava il provvedimento con ricorso per Cassazione.
Nello specifico, contestava sia la condanna al rimborso delle spese di mantenimento che l'entità del quantum.
La vicenda dinanzi alla Suprema Corte si conclude con il rigetto del ricorso perchè infondato..
La Corte, in tale circostanza, ha motivato la decisione affermando che, in virtù di quanto previsto dall'art 148 c.c., il genitore, che ha provveduto integralmente al mantenimento del figlio, ha il diritto di esercitare l'azione di regresso nei confronti dell'altro genitore.
In sostanza, la predetta azione di regresso, comporta il richiamo delle regole previste in materia di rapporto tra condebitori solidali in virtù del disposto di cui all'art 148 c.c.
In merito alla seconda doglianza, lamentata dal padre, ovvero l'entità del quantum, la Cassazione ribadisce che, in sede di legittimità, non è consentito rimettere in discussione gli esiti istruttori già raggiunti nella decisione impugnata. In caso contrario si darebbe luogo ad un terzo grado di merito, come tale, non consentito.
Commento dell' Avv. Carlo Cavalletti iscritto Albo Cassazionisti
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