Addebito separazione se l'abbandono della casa è senza giusta causa. (Corte di Cassazione, Sezione Civile n. 1785 del 28 gennaio 2021).
- Pubblicato in Diritto Civile
Addebito separazione se l'abbandono della casa [..]
Data:12 Febbraio > Nella vicenda in esame, in primo grado, veniva addebitata la separazione alla donna in quanto allontanatasi dal domicilio familiare. Alla donna venivano, altresì, negate le richieste di natura economica.In secondo grado la decisione veniva confermata e modificata solo relativamente alle spese legali.
La parte soccombente ricorreva dinanzi alla Suprema Corte dove rilevava che la pronuncia di addebito avrebbe violato la giurisprudenza precedente laddove prevede che, chi chiede l'addebito debba provare il nesso di causa tra la violazione del dovere di convivenza e la intollerabilità della stessa.
La ricorrente lamentava, altresì, il mancato accertamento della irreversibilità della condotta e contestava anche la regolamentazione delle spese.
Gli Ermellini ritenevano non fondati il primo ed il secondo motivo in quanto inammissibili.
Nello specifico, a parere della Suprema Corte, la decisione impugnata rispettava i principi espressi dalla Corte secondo la quale “il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per se sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto."
In sostanza, chi chiede l'addebito non deve provare il nesso tra allontanamento ed intollerabilità della convivenza ma chi si allontana sarà onerato di provare che l'allontanamento è avvenuto per una giusta causa.
Il terzo motivo, invece, in punto di ripartizione delle spese, veniva ritenuto fondato dalla Corte in quanto risultavano violati due principi in materia di regolamentazione delle spese.Commento dell' Avv. Carlo Cavalletti abilitato alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione
Via R. Fucini, 49
56125 Pisa
Tel: 050540471
Fax. 050542616
www.news.studiolegalecavalletti.it