Riqualificazione del rapporto di lavoro e onere probatorio (Tribunale di Pisa- Sezione Lavoro sentenza del 15.10.2020)
Riqualificazione del rapporto di lavoro e onere probatorio ..[..]
- Data: 27 Ottobre
La vicenda in esame nasceva a seguito di giudizio promosso, dinanzi al Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, dove lo Studio Legale Cavalletti assumeva la difesa di uno dei soggetti convenuti.
Il caso traeva origine dalla domanda promossa da una lavoratrice, assunta, con contratto di collaborazione occasionale, avente ad oggetto animazione di contatto e assistente bagnanti, da una società che si occupava di gestire un parco acquatico.
La ricorrente agiva in giudizio nei confronti della società, datrice di lavoro, nonché nei confronti della committente del servizio di animazione.
La ricorrente sosteneva di svolgere attività diverse rispetto a quelle concordate con il datore di lavoro e per ore ulteriori e diverse rispetto a quelle concordate.
In base a quanto affermato, chiedeva, pertanto, la condanna in solido dei convenuti al pagamento delle proprie spettanze a titolo di differenze retributive, straordinario, ferie, tredicesime, quattordicesima, rol e tfr.
Rimaneva contumace la società datrice di lavoro.
Resisteva in giudizio la ditta committente rappresentata e difesa dallo Studio Legale Cavalletti il quale chiedeva il rigetto della domanda stante l'infondatezza della stessa in punto di fatto e di diritto.
In primo luogo la difesa rilevava che la ricorrente non aveva mai richiesto, provato e documentato una diversa qualificazione del rapporto di lavoro neanche in sede di denuncia presso la ITL. Tale mancanza risultava, anche, nel ricorso promosso dove la ricorrente non chiedeva né l'accertamento né una diversa qualificazione del rapporto in questione.
Per quanto riguarda la posizione della ditta committente, la difesa dello Studio Cavalletti riteneva non operante la solidarietà invocata dalla ricorrente nonché la decadenza dell'azione proposta nei confronti della committente.
La ricorrente chiedeva, infatti, la condanna in via solidale della ditta committente in virtù di un contratto di appalto esistente tra le due società convenute.
La difesa contestava quanto asserito e rilevava la mancanza di allegazione e prova da parte della ricorrente in relazione al lavoro svolto in appalto. Nello specifico non risultava allegato né il contratto di appalto né risultava la prova che la ricorrente fosse stata addetta ad attività lavorative in esecuzione del predetto contratto di appalto. Veniva, altresì, eccepita la decadenza biennale del diritto preteso ai sensi dell'art 29 del d.lgs n. 276/2003.
A seguito di discussione orale e camera di consiglio, il Giudice dava lettura del dispositivo e della motivazione.
Nella decisione il Giudice rilevava l'assenza di qualsiasi richiesta in merito all'accertamento della natura subordinata del rapporto sia nell'atto introduttivo che nella parte performativa del ricorso.
In virtù della “totale assenza di richieste e di argomentazioni giuridiche in punto di qualificazione del rapporto” rigettava il ricorso e condannava parte ricorrente al pagamento, in favore della ditta committente, delle spese di lite, oltre accessori come per legge.
Commento dall' Avv. Carlo Cavalletti iscritto Albo Cassazionisti
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