La successione a causa di morte (nota anche come successione mortis causa) è l'istituto giuridico in virtù del quale uno o più soggetti subentrano nella titolarità di un patrimonio o di singoli diritti patrimoniali al precedente titolare, il de cuius, a seguito della morte di quest'ultimo.
Comunemente si dice che la successione a causa di morte riguarda i beni del defunto; si tratta, però, di un'imprecisione, in quanto la successione riguarda il patrimonio del defunto o singoli diritti che lo compongono, tra i quali rientrano, naturalmente, anche i diritti reali, in primo luogo la proprietà di beni, che solitamente hanno un rilievo preponderante.
La successione mortis causa è regolata da norme che, nel loro insieme, costituiscono il diritto successorio, ramo del diritto civile. Gli eredi e i legatari possono essere stati individuati (o, come si suol dire, istituiti) dallo stesso de cuius, quando era ancora in vita, con un apposito negozio giuridico che prende il nome di testamento: è questa la cosiddetta successione testamentaria.
In mancanza di testamento, gli eredi sono individuati dalla legge nelle persone del coniuge e di coloro che intrattengono i più stretti rapporti di parentela con il de cuius: si parla, in questo caso, di successione legittima (o successione ab intestato).
Si noti che, a differenza degli eredi, i legatari possono essere designati solo con testamento; la disposizione testamentaria che li individua prende il nome di legato.
I patti successori sono quei patti che si riferiscono ai beni di una successione non aperta, i quali vincolano la persona a disporre in favore dell'uno o dell'altro successibile, nonché ogni accordo relativo a diritti in caso derivanti dalla futura successione di un terzo e ogni atto di rinunzia a successioni non aperte. Nella legislazione italiana, l'art. 458 del Codice civile sancisce la nullità di tali accordi "Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
È del pari nullo ogni atto del quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o rinunzia ai medesimi".
Si distinguono in tre categorie:
a) Rinunciativi: Secondo i quali Tizio conviene con un terzo di rinunciare all'eredità.
b) Dispositivi: L'erede vende ad un terzo i beni che gli dovrebbero pervenire in eredità dal de cuius.
c) Confermativi: Con cui il testatore conviene di lasciare la propria eredità a Caio L'indegnità è un istituto che risale al diritto romano ed è giunto fino agli ordinamenti attuali: in base ad esso, coloro che hanno arrecato gravi offese (come l'omicidio) alla persona del de cuius o hanno gravemente leso la sua libertà di fare testamento, non possono essere suoi eredi o legatari. L'indegnità opera a prescindere dalla volontà del de cuius, in quanto risponde ad un'esigenza di interesse pubblico, ripugnando alla coscienza sociale che possa succedere al defunto chi ha tenuto certi comportamenti nei sui confronti.
A differenza dell'indegnità, la diseredazione opera a seguito di una dichiarazione di volontà espressa dal de cuius nel testamento (cosiddetta disposizione negativa) ed esclude dalla possibilità di essere erede chi avrebbe altrimenti potuto esserlo in virtù della successione legittima. La diseredazione in senso stretto si distingue dalla preterizione, che si ha quando il testatore ha lasciato ad altri, ma nulla ad un soggetto che sarebbe stato suo erede in virtù della successione legittima.
Quali sono le quote di successione?
Occorre distinguere tra successione legittima e testamentaria.
Successione per legge.
Ai sensi dell’art. 565 cod. civ., nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali (i figli. Ai figli legittimi e naturali sono equiparati, ai sensi dell’art. 567 cod. civ., i figli legittimati e adottati), agli ascendenti legittimi (es. i genitori), ai collaterali (es. i fratelli e le sorelle), agli altri parenti (es. zii e cugini) e allo Stato nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo. Il coniuge separato, a cui non sia stata addebitata la separazione, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge divorziato perde il diritto di succedere. Ai sensi del secondo comma dell’art. 540 cod. civ. “Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.”
Vediamo ora le quote relative alla successione:
quando al coniuge concorre un solo figlio
1/2 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) – 1/2 al figlio (art. 581 cod. civ.)
quando al coniuge concorrono due o più figli
1/3 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) – 2/3 ai figli (art. 581 cod. civ.)
quando non c’è il coniuge, ma uno o più figli
l’intera eredità si devolve ai figli, che succedono in parti uguali (art. 566 cod. civ.)
quando non ci sono figli, ma solo coniuge, ascendenti, fratelli e/o sorelle
2/3 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) – 1/3 ascendenti e/o fratelli e/o sorelle (art. 582 cod. civ.)
in assenza di figli, ascendenti, fratelli e/o sorelle, ma quando c’è solo il coniuge l’intera eredità viene devoluta al coniuge
Successione per testamento.
Ai sensi dell’art. 587 cod. civ. il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse.
Ai sensi dell’art. 601 cod. civ., il testamento può essere olografo (disciplinato dall’art. 602 cod. civ.) ovvero il testamento per atto di notaio, che può essere pubblico (art. 603 cod. civ.) o segreto (art. 604 cod. civ.).
Ai sensi dell’art. 536 cod. civ., le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità (cd. quota legittima) o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali.
La quota disponibile, è la parte di eredità che il testatore può devolvere a suo piacimento senza però ledere i diritti dei legittimari.
Vediamo ora le quote, tenendo presente le quote di legittima che non possono essere violate:
quando c’è solo il coniuge
1/2 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) – 1/2 quota disponibile (art. 540 cod. civ.)
quando c’è solo un figlio
1/2 figlio – 1/2 quota disponibile (art. 537, comma 1, cod. civ.)
quando ci sono due o più figli
2/3 figli – 1/3 quota disponibile (art. 537, comma 2, cod. civ.)
quando al coniuge concorre un figlio
1/3 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) – 1/3 figlio – 1/3 quota disponibile (art. 542, comma 1, cod. civ.)
quando al coniuge concorrono due o più figli
1/4 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) – 1/2 figli – 1/4 quota disponibile (art. 542, comma 2, cod. civ.)
quando oltre al coniuge concorrono degli ascendenti
1/2 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale) – 1/4 ascendenti – 1/4 quota disponibile (art. 544 cod. civ.)
La successione a causa di morte (nota anche come successione mortis causa) è l'istituto giuridico in virtù del quale uno o più soggetti subentrano nella titolarità di un patrimonio o di singoli diritti patrimoniali al precedente titolare, il de cuius, a seguito della morte di quest'ultimo.
Comunemente si dice che la successione a causa di morte riguarda i beni del defunto; si tratta, però, di un'imprecisione, in quanto la successione riguarda il patrimonio del defunto o singoli diritti che lo compongono, tra i quali rientrano, naturalmente, anche i diritti reali, in primo luogo la proprietà di beni, che solitamente hanno un rilievo preponderante.
La successione mortis causa è regolata da norme che, nel loro insieme, costituiscono il diritto successorio, ramo del diritto civile.
Gli eredi e i legatari possono essere stati individuati (o, come si suol dire, istituiti) dallo stesso de cuius, quando era ancora in vita, con un apposito negozio giuridico che prende il nome di testamento: è questa la cosiddetta successione testamentaria.
In mancanza di testamento, gli eredi sono individuati dalla legge nelle persone del coniuge e di coloro che intrattengono i più stretti rapporti di parentela con il de cuius: si parla, in questo caso, di successione legittima (o successione ab intestato).
Si noti che, a differenza degli eredi, i legatari possono essere designati solo con testamento; la disposizione testamentaria che li individua prende il nome di legato. I patti successori sono quei patti che si riferiscono ai beni di una successione non aperta, i quali vincolano la persona a disporre in favore dell'uno o dell'altro successibile, nonché ogni accordo relativo a diritti in caso derivanti dalla futura successione di un terzo e ogni atto di rinunzia a successioni non aperte.
Nella legislazione italiana, l'art. 458 del Codice civile sancisce la nullità di tali accordi "Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768 bis e seguenti è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto del quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta o rinunzia ai medesimi".
Si distinguono in tre categorie:
a) Rinunciativi: Secondo i quali Tizio conviene con un terzo di rinunciare all'eredità.
b) Dispositivi: L'erede vende ad un terzo i beni che gli dovrebbero pervenire in eredità dal de cuius.
c) Confermativi: Con cui il testatore conviene di lasciare la propria eredità a Caio L'indegnità è un istituto che risale al diritto romano ed è giunto fino agli ordinamenti attuali: in base ad esso, coloro che hanno arrecato gravi offese (come l'omicidio) alla persona del de cuius o hanno gravemente leso la sua libertà di fare testamento, non possono essere suoi eredi o legatari. L'indegnità opera a prescindere dalla volontà del de cuius, in quanto risponde ad un'esigenza di interesse pubblico, ripugnando alla coscienza sociale che possa succedere al defunto chi ha tenuto certi comportamenti nei sui confronti.
A differenza dell'indegnità, la diseredazione opera a seguito di una dichiarazione di volontà espressa dal de cuius nel testamento (cosiddetta disposizione negativa) ed esclude dalla possibilità di essere erede chi avrebbe altrimenti potuto esserlo in virtù della successione legittima.
La diseredazione in senso stretto si distingue dalla preterizione, che si ha quando il testatore ha lasciato ad altri, ma nulla ad un soggetto che sarebbe stato suo erede in virtù della successione legittima. Quali sono le quote di successione? Occorre distinguere tra successione legittima e testamentaria.
Successione per legge.
Ai sensi dell’art. 565 cod. civ., nella successione legittima l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi e naturali (i figli. Ai figli legittimi e naturali sono equiparati, ai sensi dell’art. 567 cod. civ., i figli legittimati e adottati), agli ascendenti legittimi (es. i genitori), ai collaterali (es. i fratelli e le sorelle), agli altri parenti (es. zii e cugini) e allo Stato nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
Il coniuge separato, a cui non sia stata addebitata la separazione, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge divorziato perde il diritto di succedere. Ai sensi del secondo comma dell’art. 540 cod. civ.
“Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.”.
Vediamo ora le quote relative alla successione:
quando al coniuge concorre un solo figlio
1/2 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale)
1/2 al figlio (art. 581 cod. civ.)
quando al coniuge concorrono due o più figli
1/3 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale)
2/3 ai figli (art. 581 cod. civ.)
quando non c’è il coniuge, ma uno o più figli
l’intera eredità si devolve ai figli, che succedono in parti uguali (art. 566 cod. civ.)
quando non ci sono figli, ma solo coniuge, ascendenti, fratelli e/o sorelle
2/3 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale)
1/3 ascendenti e/o fratelli e/o sorelle (art. 582 cod. civ.)
in assenza di figli, ascendenti, fratelli e/o sorelle, ma quando c’è solo il coniuge l’intera eredità viene devoluta al coniuge
Successione per testamento.
Ai sensi dell’art. 587 cod. civ. il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Ai sensi dell’art. 601 cod. civ., il testamento può essere olografo (disciplinato dall’art. 602 cod. civ.) ovvero il testamento per atto di notaio, che può essere pubblico (art. 603 cod. civ.) o segreto (art. 604 cod. civ.).
Ai sensi dell’art. 536 cod. civ., le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità (cd. quota legittima) o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali. La quota disponibile, è la parte di eredità che il testatore può devolvere a suo piacimento senza però ledere i diritti dei legittimari.
Vediamo ora le quote, tenendo presente le quote di legittima che non possono essere violate:
quando c’è solo il coniuge
1/2 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale)
1/2 quota disponibile (art. 540 cod. civ.)
quando c’è solo un figlio
1/2 figlio
1/2 quota disponibile (art. 537, comma 1, cod. civ.)
quando ci sono due o più figli
2/3 figli
1/3 quota disponibile (art. 537, comma 2, cod. civ.)
quando al coniuge concorre un figlio
1/3 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale)
1/3 figlio
1/3 quota disponibile (art. 542, comma 1, cod. civ.)
quando al coniuge concorrono due o più figli
1/4 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale)
1/2 figli
1/4 quota disponibile (art. 542, comma 2, cod. civ.)
quando oltre al coniuge concorrono degli ascendenti
1/2 coniuge (+ diritto di abitazione della casa coniugale)
1/4 ascendenti
1/4 quota disponibile (art. 544 cod. civ.)
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