ANATOCISMO
Per anatocismo s’intende la consuetudine bancaria in forza della quale gli interessi maturati sul saldo debitore vengono capitalizzati, ossia riportati "a Capitale" producendo trimestre per trimestre sempre più interessi.
In tali ipotesi lo studio ricalcola il saldo in base ai corretti criteri, fin dall’apertura del conto corrente, e chiede che la banca sia condannata a restituire la differenza tra il saldo che essa pretende e il saldo calcolato da noi.
Il saldo ricalcolato prenderà in considerazione, oltre che gli illegittimi interessi anatocistici, anche gli interessi ultra-legali passivi ed eventualmente superiori alle soglie usurarie ex L. n. 108/96, le commissioni di massimo scoperto, le valute e le spese di tenuta conto.
Per intraprendere una vertenza occorre:
copia degliestratti conto trimestrali, comprensivi di scalare e riepilogo competenze, dall'apertura del conto fino ad oggi, o fino alla chiusura (se il conto è stato chiuso), nonché, ove possibile, del contratto di apertura del conto e successive risottoscrizioni/rimodulazioni.
La presente documentazione potrà altresì essere richiesta alla stessa Banca la quale dovrà consegnare quanto richiesto in forza del TUB.
MUTUI/LEASING
Lo studio valuta l’ipotesi in cui vi è usura.
Nel contratto di mutuo si possono verificare varie problematiche legate a numerosi aspetti quali:
1. Calcolo degli interessi anatocistici sempre presenti nel sistema di ammortamento c.d. alla francese;
2. indeterminatezza/'indeterminabilità del tasso di interesse applicato;
3. cumulo degli interessi di mora con gli interessi dovuti sulle somme concesse in mutuo;
4. alla continuazione della contabilizzazione delle rate a scadere dopo la decadenza del beneficio del termine.
Nei mutui o leasing, spesso:
1. il tasso indicato nel contratto non corrisponde a quello effettivamente applicato (Tasso Annuo Effettivo);
2. il tasso di interesse indicato risulta difforme da quello sul quale è stato costruito il piano di ammortamento;
3. il tasso di interesse risulta ancorato ad indici non oggettivamente ed obiettivamente individuabili;
4. il tasso di interesse risulta parametrato all'andamento dell'ECU o di altra valuta;
5. gli interessi di mora sono superiori alle soglie usurarie ex L. n. 108/96;
6. in luogo di tali tassi, previo accertamento giudiziale della ragione da valutare caso per caso, si applica la sanzione prevista dall’art. 1815 c.c. (NESSUN INTERESSE E’ DOVUTO), oppure TASSO LEGALE se si tratta di rapporti antecedenti all'entrata in vigore del D. Lgs. N° 385/93 (T.U.B.), altrimenti si applicano i tassi sostitutivi di cui al settimo comma dell'ART. 117 TUB.
Lo Studio necessita della seguente documentazione:
1. Atto di mutuo o leasing;
2. Atto di erogazione e quietanza;
3. Avvisi scadenza rate;
4. Quietanza pagamento rate;
5. Estratto conto rilasciato dalla Banca dei pagamenti effettuati e tassi praticati;
6. Eventuale corrispondenza con la Banca;
7. Eventuale Atto di precetto;
8. Eventuale atto di pignoramento;
9. Eventuali atti di citazione e/o di opposizione;
10. Qualora qualche documento non fosse reperibile sarà valutata la possibilità di effettuare ugualmente la valutazione di fattibilità e
la perizia.
QUANTO TEMPO HO PER FAR CAUSA ALLA BANCA?
Nel caso in cui il conto sia stato già chiuso si hanno dieci anni di tempo per intentare la causa e si può agire per il recupero di tutto, anche se il fido di conto corrente è durato, ad esempio, 30 anni, perché la prescrizione non decorre mentre il conto è aperto. Se non si ha la documentazione la si può chiedere alla banca, che deve per legge rilasciarla entro tre mesi ai sensi dell’art. 119 Testo Unico Bancario e secondo la legge sulla privacy. La banca però, in genere, non consegna la documentazione più vecchia di dieci anni dal momento in cui la si chiede, per cui, se non si ha la documentazione relativa al periodo anteriore a dieci anni, per quel periodo non si possono fare i conteggi, a meno che non si riesca ad ottenere (in via giudiziale dal Giudice) l’ordine alla banca di esibirla. Se la banca ha superato i tassi usurari, si può presentare denuncia querela per usura. Una volta depositata la denuncia querela, è possibile presentare una domanda come vittima dell’usura, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 44/99 (e successive modif. e integraz.), per poi chiedere la sospensione di 300 giorni (rinnovabile eventualmente per altri 300 giorni) dai termini di pagamento, quali i termini dei pignoramenti, nonché di tre anni per gli adempimenti fiscali.
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